Normativa

Posted on: 25 Ottobre 2016, by :

giustizia

L’articolo 3 della Legge Istitutiva 396/97, punto b, afferma che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.

Oltre alla Legge Istitutiva, anche il DM del 22 luglio ‘93 e il DPR 328/2001 ribadiscono le competenze del biologo, abilitandolo ad eseguire valutazioni dei bisogni nutritivi ed energetici, sulla base dei quali può prescrivere le opportune diete.

Quindi, il biologo è l’unico professionista al quale precise norme di rango legislativo riconoscono la competenza nel valutare i bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e nel prescrivere le conseguenti diete, in totale autonomia.

La ricevuta sanitaria rilasciata è detraibile dalle tasse ed è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, n.18 del DPR 633/72 e successive modifiche.

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